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Capitolo II Legge – assicurazione contro la disoccupazione (LADI - OADI)

Come funziona in Svizzera?

La protezione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori alla ricerca di un impiego varia notevolmente da un Paese all’altro. In Svizzera, l’Assicurazione contro la disoccupazione (AD) è regolamentata dalla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) e completata da numerose ordinanze e direttive amministrative.

L’obiettivo del sistema di assicurazione contro la disoccupazione svizzero è di offrire una protezione finanziaria alle persone che si trovano involontariamente disoccupate. Per beneficiare dell’assicurazione contro la disoccupazione, le persone devono soddisfare precise condizioni, tra cui quella di aver lavorato per un determinato periodo. In caso di responsabilità nella perdita del proprio lavoro, la legge impone delle sanzioni. Nell’ambito di questa assicurazione vi sono quattro tipi di prestazioni finanziarie:

  • l’indennità di disoccupazione,
  • l’indennità per lavoro ridotto,
  • l’indennità per intemperie,
  • l’indennità in caso di insolvenza della datrice o del datore di lavoro.

La persona assicurata ha diritto all’indennità di disoccupazione se:

  • è totalmente o parzialmente disoccupata;
  • ha subito una perdita di lavoro che si traduce in una perdita di guadagno della durata di almeno due giorni lavorativi consecutivi;
  • risiede in Svizzera;
  • ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha ancora raggiunto l’età AVS e non percepisce quindi una rendita di vecchiaia AVS;
  • soddisfa le condizioni relative al periodo di contribuzione (minimo 12 mesi nei due anni precedenti l’inizio del diritto all’indennità) o ne è esonerata (esenzione dall’obbligo di pagare i contributi);
  • è idonea al collocamento, quindi disposta ad accettare un lavoro e in grado di lavorare;
  • non è né indipendente, né occupa una posizione paragonabile a quella di una datrice o un datore di lavoro (ad esempio, responsabile di una SA o di una Sarl). Tuttavia, le persone indipendenti il cui progetto fallisce possono ricevere le indennità di disoccupazione se hanno versato i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione come dipendenti per almeno 12 mesi nei due anni che precedono l’iscrizione alla disoccupazione.

Nozioni di base per le persone che hanno diritto alle indennità di disoccupazione Come si calcola il diritto alle indennità? Ci sono due calcoli distinti!

Calcolo del periodo di contribuzione (tempo di lavoro)

  • Per potersi iscrivere alla disoccupazione e aprire un termine quadro, è necessario aver versato (cumulato) i contributi per almeno 12 mesi negli ultimi 24.
  • Un termine quadro è pari a 24 mesi.
  • Al momento dell’iscrizione è possibile scegliere la percentuale di lavoro ricercata.
  • Entro i limiti del termine quadro per la riscossione della prestazione (24 mesi dall’inizio del diritto alle indennità), il numero massimo di indennità giornaliere è calcolato in base all’età della persona assicurata e al periodo di contribuzione (➼ art. 9 cpv. 3 LADI).
  • Il calcolo del periodo di contribuzione (lavorato) viene effettuato in giorni:
    • Da 12 a 24 mesi di contributi negli ultimi due anni danno diritto a 200 indennità giornaliere per le persone sotto i 25 anni e senza figli.
    • 12 mesi di contributi negli ultimi due anni danno diritto a 260 indennità giornaliere.
    • 18 mesi di contributi negli ultimi due anni danno diritto a 400 indennità giornaliere.
    • 22 o più mesi di contributi negli ultimi due anni danno diritto a 520 indennità giornaliere se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
      • avere un’età pari o superiore a 55 anni,
      • percepire una rendita di invalidità corrispondente a un grado di invalidità di almeno 40%.
  • Le persone disoccupate a quattro anni dal pensionamento hanno diritto a:
    • un massimo di 520 indennità giornaliere, se hanno versato i contributi per un periodo compreso tra 12 e 18 mesi,
    • un massimo di 640 indennità giornaliere, se hanno versato i contributi per almeno 18 mesi.

La persona salariata ha diritto alla disoccupazione alle condizioni menzionate in precedenza quand’anche la datrice o il datore di lavoro – pensando che non si trattasse di un contratto di lavoro – non abbia versato i dovuti contributi. Il periodo di contribuzione corrisponderà al periodo durante il quale la persona ha esercitato la sua attività.

Calcolo delle indennità

Una volta coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione, la persona assicurata riceve delle indennità il cui importo è stabilito dalla cassa di disoccupazione in base alla sua situazione personale.

  1.  Il calcolo dell’importo dipende in primo luogo dal guadagno assicurato.
    Il guadagno assicurato è la somma dei salari su cui si basa la cassa di disoccupazione per il suo calcolo. Corrisponde al salario lordo medio degli ultimi sei mesi prima della disoccupazione. Tuttavia, se il salario medio degli ultimi 12 mesi garantisce un guadagno assicurato più elevato, è di quest’ultimo che si terrà conto.
    • Il guadagno minimo assicurato è di 500 franchi al mese.
    • Il guadagno massimo assicurato è di 12 350 franchi al mese.
  2. La cassa di disoccupazione determina quindi il tasso d’indennità a cui la persona assicurata ha diritto, che corrisponde a:
    • 70% dei suoi redditi medi lordi (escluse le vacanze), calcolato sugli ultimi sei o 12 mesi di lavoro.
    • 80% se ha uno o più figli e/o se il guadagno assicurato non supera 3 797 franchi.
  3. Una volta definiti il guadagno assicurato e il tasso d’indennità, la cassa calcola l’importo delle indennità giornaliere come segue: guadagno assicurato CHF x % d’indennità (70% o 80%) / giorni lavorativi = indennità giornaliera CHF.
  4. Dall’importo lordo vengono detratti tutti i contributi alle assicurazioni sociali coperte dall’assicurazione contro la disoccupazione (AVS/AI/IPG, LAINF, LPP – unicamente i rischi decesso e invalidità), per arrivare all’importo netto che, alla fine, sarà versato alla persona assicurata.
Chapitre II Lois - assurance-chômage (LACI - OACI) - Campagne d’information 2023 | Kapitel II Gesetze - Arbeitslosenversicherung AVIG-AVIV - Informationskampagne 2023 | Capitolo II Legge – assicurazione contro la disoccupazione (LADI - OADI) - Campagna informativa 2023 | Chapitel II Assicuranza cunter la dischoccupaziun (LADI - OADI) - Campagna d’infurmaziun 2023 - Action Intermittence

Status particolare per le persone dipendenti intermittenti del settore culturale con CDD!

Per le persone dipendenti cosiddette intermittenti nel settore artistico e culturale, la legge prevede uno status particolare con un calcolo specifico dei periodi di contribuzione. L’obiettivo è di tenere conto della realtà strutturale del mercato del lavoro di questo settore di attività in cui i contratti a durata indeterminata (CDI) sono praticamente inesistenti. Questo status dà diritto a una maggiorazione dei periodi di contribuzione: i giorni lavorati nei primi 60 giorni di un contratto a durata determinata (CDD) contano doppio.

Perdita di lavoro e sanzioni

La persona responsabile della perdita del proprio impiego per aver dato le dimissioni senza avere un nuovo lavoro o perché è stata licenziata per aver violato gli obblighi professionali è sanzionata e perde una parte delle indennità a cui ha diritto. Il motivo del licenziamento è comunicato all’assicurazione contro la disoccupazione dalla datrice o dal datore di lavoro tramite il modulo «attestato del datore di lavoro».

Ricerche di lavoro

La ricerca di un lavoro è uno dei principali doveri della persona assicurata, durante e anche prima del periodo di disoccupazione!

Occupazione adeguata

La persona disoccupata deve immediatamente accettare qualsiasi occupazione considerata adeguata al fine di ridurre o porre fine alla disoccupazione.

Vacanze

Ogni periodo di 60 giorni di disoccupazione controllata dà diritto a 5 giorni indennizzati senza obbligo di controllo. La persona assicurata deve comunicare la sua intenzione di usufruire di giorni di vacanza con almeno 10 giorni di anticipo. I giorni di vacanza non utilizzati normalmente non sono indennizzati.

Volontariato

La persona assicurata può esercitare un’attività di volontariato solo con l’accordo dell’autorità cantonale. L’autorizzazione viene concessa se l’attività soddisfa precisi criteri. Se non viene concessa, l’attività di volontariato non deve superare il 20%. Nel settore culturale non è consentito fare volontariato.

Congedi parentali, maternità e adozione

La persona incinta, disoccupata e in buona salute, normalmente riceve le indennità di disoccupazione fino al momento del parto. Nei due mesi che precedono la data presunta del parto, la persona non è più tenuta a compiere le ricerche di lavoro. L’incapacità lavorativa prima del parto è assimilata alla malattia. Durante il congedo di maternità, la madre non è tenuta né a compiere ricerche di lavoro né a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il dossier «disoccupazione» viene annullato alla data del parto. A partire da quel momento, la madre percepisce le indennità di maternità. Se la madre desidera ricominciare a lavorare al termine del suo congedo di maternità, deve nuovamente iscriversi alla disoccupazione il giorno successivo all’ultimo giorno del congedo. Se l’altro genitore è disoccupato, ha anch’egli diritto alle indennità in virtù del congedo di paternità (gennaio 2021) e delle modifiche legislative relative al matrimonio per tutte e tutti (luglio 2022). 

Assegni familiari

Le persone disoccupate che ricevono le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto agli assegni familiari. Tuttavia, a determinate condizioni, possono ottenere un supplemento corrispondente agli assegni familiari dalla loro cassa di disoccupazione.

LAINF

In caso di infortunio durante il periodo di disoccupazione, la persona assicurata ha diritto alle prestazioni previste dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

CHE COS’È? - FAQ disoccupazione

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Ufficio regionale di collocamento (URC)

Ufficio dove posso iscrivermi alla disoccupazione nel mio Cantone di residenza. L’URC è un servizio che fa parte della Sezione del lavoro. L’URC mi assegna una o un consulente il cui ruolo è fornire servizi di orientamento professionale, assistenza nella ricerca di lavoro e collocamento.

Cassa di disoccupazione

In ogni Cantone esistono diverse casse di disoccupazione. È l’organismo dove mi iscrivo e che mi verserà le indennità. Per questo motivo la scelta della cassa al momento dell’iscrizione all’URC è importante. Si può scegliere liberamente tra le diverse casse presenti nella propria regione. Tutte sono tenute all’identica applicazione della legge. Solo criteri come l’accoglienza, la cordialità e la rapidità di trattamento possono differenziare una cassa di disoccupazione dall’altra.

Termine quadro d’indennizzo

Periodo di riferimento per il calcolo dei diritti, la sua durata è di 24 mesi. Il termine quadro d’indennizzo rappresenta il periodo durante il quale la persona assicurata viene indennizzata se non lavora. La data di inizio del termine quadro, l’importo del guadagno assicurato e il numero di indennità disponibili sono indicati sul conteggio fornito mensilmente dalla cassa. Il calendario dei diritti è il documento utilizzato dalla cassa per calcolare i periodi di contribuzione nel corso dei 24 mesi.

Guadagno intermedio

Guadagno che la persona disoccupata ottiene da un’attività dipendente o indipendente durante il suo diritto alle indennità di disoccupazione. Se il guadagno è inferiore alle indennità di disoccupazione, la cassa di disoccupazione le verserà delle indennità compensative a seconda del suo guadagno assicurato. La persona assicurata deve informare la propria cassa di disoccupazione di ogni guadagno intermedio realizzato tramite un attestato di guadagno intermedio compilato dalla datrice o dal datore di lavoro.